Rita Rapisardi
«Nuovi reati e pene iperboliche non risolvono i conflitti sociali»
il manifesto, 4 febbraio 2026
Dottor Enrico Zucca, pubblico ministero del processo sulle torture alla scuola Diaz nel luglio 2001, oggi procuratore generale a Genova, con le sue parole all’apertura dell’anno giudiziario ha posto l’accento sul recuperare l’azione della polizia alla tutela delle libertà.
Qual è il senso oggi con il governo che spinge verso una nuova stretta?
L’ottica repressiva di una polizia in postura militare contro un nemico indistinto, che si annida tra la folla di manifestanti, rischia di farla diventare il bersaglio d’ogni insoddisfazione, identificata con l’oggetto della protesta. Mentre la sua funzione è la tutela del diritto di manifestare, minato anche dall’azione dei violenti. Poliziotti guardiani di libertà e non guerrieri, perché la degenerazione dell’azione della polizia nel G8 ha rappresentato un trauma con effetto di deterrenza per il diritto di protesta, non per le frange violente, che ora puntualmente ritroviamo.
Le reazioni ai fatti di Torino di sabato scorso sembrano invece evocare il pugno duro.
Nuovi reati, aumenti di pene iperbolici sono risposte che placano ansie difensive, allarme sociale, senza alcun effetto pratico. La realtà impietosa rivela incapacità a risolvere sul piano penale fenomeni di conflitti sociali e dissenso violento, che sono presenti altrove in misura anche maggiore. Francia, Inghilterra hanno conosciuto vere e proprie rivolte violente estese all’intero territorio, non a qualche miglio quadrato delle nostre città. I reati commessi dai violenti sono repressi in Europa con condanne che non superano in media i due anni di reclusione. Il reato di devastazione e saccheggio, contestato con facilità dalle nostre procure, è punito con una pena minima di 13 anni e massima di 20. Dubbi sulla proporzionalità della pena li ha sollevati anche la Cassazione francese nell’ambito di una procedura di estradizione per un condannato del G8 a 15 anni. Quale effetto di deterrenza può avere allora questo overcharging? Non bastano i 15 anni a cui si può arrivare per il reato di resistenza aggravata durante la manifestazione?
La procura di Torino ha formalizzato l’apertura di un procedimento per devastazione, mentre Piantedosi ha parlato addirittura di terrorismo.
I suggerimenti governativi trovano già orecchie ben attente. Non è questo il punto. Perché la sanzione penale fino a tale parossismo è l’altra faccia dell’impotenza dello Stato a governare i fenomeni di violenza, siano hooligans o antagonisti vari. Se poi si mira a una prevenzione che restringe libertà fondamentali, si rinsalda l’immagine caricaturale dello Stato autoritario che i violenti si rappresentano, pensando di legittimarsi come paladini di libertà, mentre la loro azione è speculare manifestazione di rabbia impotente. L’estrema visibilità data dai mass media alla ripresa e narrazione delle azioni violente asseconda la finalità dimostrativa e simbolica delle stesse. Lo scopo dei violenti è da sempre evidenziare l’aspetto autoritario dello Stato dietro il volto democratico, che invece è il volto più temibile che rinunciamo a mostrare per vincere la nostra battaglia. Lo ricordava il giudice torinese Vladimiro Zagrebelsky, membro della Corte di Strasburgo, citando le parole di Robert Badinter, già ministro della Giustizia francese, per cui la lotta al terrorismo è questione di difesa dei nostri valori e diritti, anche nei confronti di coloro che possono cercare di distruggerli: «Non vi è nulla di più controproducente che combattere il fuoco con il fuoco, dare ai terroristi il pretesto ideale per trasformarsi in martiri e per accusare le democrazie di usare due pesi e due misure».
Spesso si usa il teorema dell’associazione a delinquere o terrorismo senza successo. È utile?
Attente analisi sottolineano che negli scontri di piazza non si tratta di terrorismo, ma di un fenomeno più complesso e composito, che spesso trasforma estranei, coagulati intorno alle violenze di pochi, in partecipanti al contrasto verso un’ingiustizia ritenuta. Cruciali per l’estensione del fenomeno, lo dimostra l’esperienza straniera, sono proprio la reazione della polizia e la sua reputazione. La necessità di inquadrare il fenomeno entro schemi di criminalità organizzata, di gruppi, di bande o associazioni, rischia di non cogliere le radici del dissenso violento.
I nuovi decreti sicurezza spingono verso norme ancora più securitarie e verso lo scudo penale non solo per la polizia.
Sul filo del rasoio della costituzionalità si propone una sorta di scudo per la polizia. Un ritorno a passate normative, già ripudiate in nome di quel nuovo codice tanto venerato oggi. Il chilling effect di un’indagine contro i poliziotti è smentito dalla semplice statistica dei procedimenti, men che mai delle eccezionali ipotesi di condanna. La realtà vede piuttosto una riluttanza a perseguire gli abusi, certo non zelo inquisitorio della magistratura, che in ogni caso ha sempre correttamente considerato il difficile contesto operativo degli agenti impegnati in ordine pubblico.

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