mercoledì 11 febbraio 2026

Una opinione sul referendum

Enzo Cheli
Equivoci da rimuovere sul referendum

Corriere della Sera, 11 febbraio 2026

Sono molti gli equivoci che stanno nascendo e che più o meno maliziosamente vengono coltivati intorno alla riforma dell’ordinamento giudiziario su cui il popolo sarà chiamato a esprimere la propria opinione e il proprio voto con il referendum costituzionale del prossimo marzo. Equivoci che è bene chiarire per consentire agli elettori di fare una scelta veramente consapevole.

La legge di riforma su cui a marzo il corpo elettorale sarà chiamato a fare questa scelta è una legge di revisione costituzionale composta da otto articoli che cambiano una norma relativa ai poteri del capo dello Stato e sei norme relative alla composizione e ai poteri dell’attuale Consiglio superiore quale organo di governo unitario della magistratura (gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110). Nella vulgata corrente, avallata dalla maggioranza, questa riforma sarebbe destinata semplicemente a separare le attuali carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti, separazione che verrà ad assumere una fisionomia precisa in una futura legge ordinaria. La riforma, dunque, rappresenterebbe soltanto il completamento della riforma varata nel 1989 dal ministro Vassalli perché diretta a trasformare, attraverso la parità tra accusa e difesa, il nostro processo penale da inquisitorio in accusatorio. Legge, dunque, destinata più che a modificare a integrare la lettera e lo spirito del nostro impianto costituzionale.

Ma solo di questo si tratta? La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri era già stata avviata da una legge ordinaria con la recente riforma Cartabia e bastavano poche norme, sempre ordinarie, per completarla. Perché mettere in gioco oggi norme fondamentali dell’attuale impianto costituzionale del potere giudiziario? Il richiamo al nome di Vassalli, eroe della Resistenza, ha finito per rappresentare un forte appello alla sinistra che, in effetti, su questa riforma si è divisa. Ma Vassalli avrebbe condiviso una riforma di questo tipo? È lecito dubitarne e su questo vorrei offrire una testimonianza diretta per la lunga consuetudine di lavoro che con Vassalli, dopo la sua riforma, ho avuto l’onore di svolgere presso la Corte costituzionale in tante cause che mettevano in gioco l’esercizio della giurisdizione penale. Vassalli era indubbiamente molto convinto della necessità di rafforzare l’imparzialità del giudice attraverso la parità tra accusa e difesa con il conseguente distacco del pubblico ministero dall’organo giudicante, ma era altrettanto convinto della necessità di garantire l’assoluta indipendenza del potere giurisdizionale, in tutte le sue componenti, attraverso la presenza di un organo di governo di rilievo costituzionale quale il Consiglio superiore così come definito dalla Costituzione. Ritengo che nella visione di Vassalli la separazione delle carriere, considerata necessaria, non comportasse anche una divisione dell’organo di governo del potere giudiziario che dalla divisione sarebbe risultato indebolito nella sua funzione di difesa dell’indipendenza.

Il fatto è che la causa di queste divergenti opinioni nasce in realtà tutta dall’ambiguità di questa riforma che si presta a letture diverse. Secondo una prima lettura minimalista, avallata dai proponenti, la riforma si limiterebbe semplicemente ad aprire la strada per una separazione delle carriere. Ma si tratta di una lettura difficile da condividere se si osserva che per questo scopo, come si è detto, sarebbe bastato una semplice legge ordinaria di completamento della riforma Cartabia. Emerge di conseguenza una seconda lettura, sostanziale e finalistica, condivisa dagli opponenti, secondo cui la riforma viene a rappresentare un colpo mancino alla Costituzione perché attraverso la divisione del Consiglio superiore in due organi distinti intende in realtà non tanto completare la separazione delle carriere, quanto avviare un processo di indebolimento del potere giudiziario. Tesi questa a mio avviso più convincente, nonostante la conferma formale dell’indipendenza contenuta in un comma dell’articolo 104, se si pensa anche ad altre norme di contorno della riforma quali la sostituzione dell’elezione con il sorteggio dei componenti i due organi e l’istituzione vagamente intimidatoria di una Alta Corte disciplinare del tutto autoreferenziale e costruita in deroga all’attuale divieto costituzionale di giurisdizioni speciali. Da qui il timore, condiviso dall’associazione Nazionale dei Magistrati, del fatto che questa riforma sia solo il primo passo per attuare un disegno più vasto a danno dell’autonomia non solo della magistratura requirente, ma di tutta la magistratura.

La prospettiva forse non è irrealistica se si pensa agli indirizzi che questa maggioranza ha dichiarato e seguita a perseguire fin dal suo insediamento tanto sul terreno delle libertà e dei loro limiti ai fini della sicurezza quanto sul terreno di una divisione dei poteri messa a rischio dalla proposta del premierato. Opporsi a questa riforma in questo quadro, che le vicende internazionali stanno sempre più aggravando, per garantire l’indipendenza del potere giudiziario attraverso l’unità e la forza rappresentativa dell’attuale Consiglio superiore significa dunque, più che un «gridare al lupo», opporsi alla erosione di uno degli assi portanti della nostra democrazia. Certo è che il referendum costituzionale che stiamo per affrontare non pone, per i suoi possibili sviluppi, un problema soltanto tecnico.

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