venerdì 30 ottobre 2026

L'inganno della sicurezza

Il carcere minorile Ferrante Aporti a Torino

Glauco Giostra
Più carcere, meno sicurezza: l'inganno della stretta penale

Avvenire, 29 ottobre 2026

Il recente, ennesimo decreto sicurezza susciterebbe sbadigli per la tediosa ripetitività del fenomeno, se non confermasse una preoccupante degenerazione della politica e non solo. Assistiamo infatti a un esibito trumpismo penale e carcerario, gabellato per tutela della sicurezza sociale. Come quando ai tempi del proibizionismo «si incollava l’etichetta con la scritta “sciroppo” o “gazzosa” sulle bottiglie di whisky» (André Gide), così oggi si applica l’etichetta “sicurezza sociale” su provvedimenti di demagogico e improduttivo autoritarismo carcerocentrico. Rectius , produttivi solo elettoralmente. La ragione di questa alta redditività in termini elettorali di una politica che ostenta il turgido bicipite della repressione penale e il carcere come risolutiva risposta alle condotte antisociali è impeccabilmente descritta nella Medea di Christa Wolf: «Non c’è menzogna troppo grossolana a cui la gente non crede, se essa viene incontro al suo segreto desiderio di crederci».

Cosa significa vivere in carcere, in Italia

Eppure, non solo è evidente che con il susseguirsi dei “provvedimenti sicurezza” cresce l’insicurezza, ma la lenzuolata di nuovi reati e le iperboliche risposte sanzionatorie hanno aumentato, nell’arco di vita di questo governo, di diecimila detenuti la già intollerabile popolazione penitenziaria e di ben il 50% quella dei penitenziari minorili (tanto che il ministro della Giustizia vorrebbe provvisoriamente fronteggiare il prevedibile afflusso di nuovi condannati minorenni riservando loro alcune sezioni negli strabordanti carceri per adulti: imbarazzante). Ma la soluzione c’è, ha assicurato la Presidente del Consiglio qualche tempo fa e Nordio in queste ore: basta costruire nuove carceri. Un’idea in frontale contrasto con le raccomandazioni da tempo formulate dal Consiglio d’Europa: «Aumentare la capacità ricettizia significa aumentare senza vantaggio alcuno la domanda di carcere», mentre bisognerebbe far ricorso alle misure alternative, «mezzi importanti per combattere la criminalità, per ridurre i danni che essa causa» e per evitare «gli effetti negativi della reclusione». Non si può non aggiungere che nell’attuale situazione italiana aspettare la costruzione di nuove carceri significherebbe rassegnarsi per div]ersi anni al numero intollerabilmente alto di suicidi, di atti di autolesionismo, di condanne dello Stato a risarcire detenuti per trattamento inumano e degradante.

Più in generale, poi, questo ennesimo ricorso al decreto- legge si espone a non meno importanti rilievi critici. Quando ci si accinge a regolamentare il più penetrante dei poteri dello Stato nei confronti dell’individuo, il potere penale, le scelte dovrebbero essere frutto di un ampio dibattito parlamentare. Il ricorso al decreto-legge, negli ultimi tempi quasi sempre in assenza del presupposto costituzionalmente imprescindibile della necessità e dell’urgenza, esautora il Parlamento del suo potere primario. Non solo: indulge nel vizio italico che Natalino Irti efficacemente denominava dell’“occasionalismo legislativo”, cioè quella deprecabile tendenza di produrre norme sull’onda emotiva, in genere pessima consigliera perché attenta al sintomo e non alla causa, dell’ultimo fatto di cronaca. Con l’ulteriore, grave danno di disordinare il sistema: «Da certi ritocchi (stile ministeriale), da certi rimaneggiamenti a spizzico, da certe ricatapecchiature ‒ ammoniva il grande Luigi Lucchini [giurista, deputato poi senatore del Regno, 1847-1929] ‒ sarebbe folle ingenuità sperare di cavarne qualche costrutto».

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