Enzo Ciconte
"Mancò il consenso": storia di sentenze più avanzate del parlamento
Domani, 16 gennaio 2026
A proposito di consenso. E di stupro che è tale proprio perché manca il consenso. Per capire meglio il rapporto tra consenso e stupro credo che sia utile raccontare qualche storia del passato che può illuminare il presente. A Catanzaro nel 1876 c’era un «gagliardo e audace giovinotto» che, accusato di stupro, si difese così: «La donna aveva prima acconsentito» e poi aveva detto di no, e siccome il giovane non si era fermato di fronte al suo diniego, si mise a gridare forte fino a che, richiamati dalle grida, non arrivarono i carabinieri.
Il racconto della difesa appare credibile perché è possibile che le cose siano andate proprio come le ha raccontate il giovane, e cioè che la ragazza, dopo un iniziale consenso, si sia ritratta di fronte alle reiterate richieste che erano andate oltre quello che lei avrebbe voluto.
Come giudicare un fatto del genere? Non era facile per i giudici districarsi in una vicenda delicata e di fronte a una donna prima consenziente e poi riottosa. Risolsero la questione con questa argomentazione: ammettendo la veridicità di quanto raccontato da giovane, «dovea egli desistere tosto manifestata la forte resistenza» della donna. È una sentenza molto moderna e coraggiosa, vicina alla sensibilità della donna, la quale, pur accettando le prime effusioni, non era disposta a superare determinati confini. E proprio quei confini il ragazzo avrebbe dovuto rispettare.
Il punto centrale
Questa sentenza mette in luce un fatto importante relativo alle grida della ragazza di fronte all’aggressione del maschio. Ma non tutte si comportano così. Non sempre gridano, anzi sono sopraffatte dall’orrore di quanto sta accadendo, rimangono senza forze, sbigottite, a volte immobili, incapaci di reagire. Una giovane di Rossano, un comune in provincia di Cosenza, nel 1930 denunciò il suo ex fidanzato che si difese non negando il fatto; disse, però, che il rapporto era stato consensuale, prova ne sia che la presunta vittima non aveva gridato.
I giudici argomentarono che la mancanza delle grida o il chiamare aiuto non significa nulla dal momento che «la violenza non deve essere valutata in astratto, ma caso per caso, in riferimento alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo». Fatta questa premessa, che smontava l’argomentazione principale dello stupratore, i giudici dissero che di fronte all’ex fidanzato la sua reazione era diversa da quella che avrebbe avuto di fronte ad uno sconosciuto, «per cui all’uomo riuscì più facile di vincere la resistenza della vittima e raggiungere il suo pravo intento. Ciò che è importante, è il fatto che all’accoppiamento mancò il consenso della vittima». Il punto centrale è proprio questo: mancò il consenso della vittima.
La giurisprudenza
Non tutti i giudici avevano queste idee; altri erano convinti che alla donna piacesse un po’ di violenza, vis grata puellis come diceva Ovidio. E così nel 1929 mandarono assolto un imputato di Palermiti, in provincia di Catanzaro, che aveva stuprato una minorenne con l’argomento che non ci fu «vera e propria opposizione contro il maschio, ma una ritrosia naturale in una giovinetta». Questa cultura è sopravvissuta fino a tempi a noi vicini, e per certi aspetti non è ancora scomparsa del tutto, sopravvive.
Andiamo a Bolzano nel 1982. I giudici assolsero un giovane con questa argomentazione: «È tuttora convinzione assai diffusa, soprattutto tra la popolazione di bassa estrazione sociale e di scarso livello culturale, che la donna vuole essere conquistata, al limite anche con maniere rudi, e che la stessa, per crearsi una sorta di alibi che possa giustificare il suo cedimento ai desideri dell’uomo, non disdegna qualche iniziale atto di forza o di violenza da parte del corteggiatore». Ecco che la cultura maschilista giustifica l’atto di forza, la mancanza del consenso da parte della donna con la teorizzazione che la donna voglia essere conquistata con la forza. La violenza c’è, ma è accettata; anzi, richiesta.
I casi sono davvero tanti, un numero infinito. E sono i giudici che devono districarsi in vicende diverse l’una dall’altra anche se ci sono elementi simili o uguali. Devono farlo facendo i conti con la propria cultura. Un tempo erano tutti uomini, poi, all’inizio del 1963, le donne entrarono in magistratura e portarono un altro sguardo sui fatti di stupro.
La questione del consenso non è ancora risolta comecome si è visto a novembre dal blocco della legge da parte di Matteo Salvini. Le prime due sentenze che ho richiamato sono una di età liberale, l’altra di epoca fascista. Che pena essere ancora più arretrati di quegli antichi giudici.

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