venerdì 23 gennaio 2026

Lo scandalo della legge cambiata

Il Foglio 
editoriale

Lo scandalo, in questa discussione, arriva sempre prima del merito. Basta intervenire su una norma che riguarda la violenza sessuale perché scatti l’allarme morale, come se ogni correzione fosse automaticamente un passo indietro e ogni dubbio giuridico una mancanza di sensibilità. Ma il punto non è se punire la violenza – su questo non esiste alcun dissenso – bensì come farlo senza compromettere princìpi fondamentali del diritto penale. La svolta contenuta nel disegno di legge che modifica il delitto di violenza sessuale nasce da un problema concreto, non da una pulsione ideologica. La formulazione precedente, centrata sul “consenso libero e attuale”, rischiava di produrre un effetto noto e pericoloso: spostare, anche solo implicitamente, l’onere della prova. In un processo penale questo significa molto. Significa avvicinarsi a una presunzione di colpevolezza, affidare al giudice una discrezionalità ampia, trasformare il processo in una verifica permanente delle percezioni soggettive. Correggere quel rischio non equivale a indebolire la tutela delle vittime, come sostiene il Pd. Al contrario, significa evitare che una norma fragile diventi ingestibile nei tribunali. Non è un caso se molti penalisti hanno ricordato che la giurisprudenza già oggi punisce severamente i comportamenti privi di consenso, anche senza introdurre categorie vaghe o difficilmente accertabili. Il diritto penale funziona quando è chiaro, non quando è simbolico. Il vero errore sarebbe confondere la giusta esigenza di protezione con la tentazione di scrivere leggi bandiera, buone per il consenso politico ma cattive per l’applicazione concreta. Difendere le vittime non richiede scorciatoie né sospensioni delle garanzie. Richiede norme solide, capaci di reggere alla prova dei fatti e del tempo. Per questo non c’è nulla di cui scandalizzarsi. C’è semmai da interrogarsi su quanto spesso, in nome delle migliori intenzioni, si finisca per chiedere al diritto ciò che il diritto non può – e non deve – fare.

Giurisprudenza penale
22 gennaio 2026

Come si legge dal resoconto sommario n. 357 del 22/01/2026 pubblicato sul sito del Senato, il Presidente Giulia Bongiorno (LSP-PSd’Az), in qualità di relatore, “ha presentato una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito. Infatti, il testo approvato dalla Camera, oltre ad aver dato luogo a numerose perplessità, aveva necessità di alcune modificazioni di natura prevalentemente tecnico-giuridica.”

La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna – si legge nel resoconto – “supera la vigente formulazione dell’articolo 609-bis del codice penale in cui questo elemento è del tutto assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione. Tuttavia, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al cosiddetto freezing la proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale, la specificazione che l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso“.

Il primo periodo del medesimo secondo comma, invece, “accoglie i contenuti di alcuni dei disegni di legge all’esame in cui si propone, nella valutazione della volontà contraria all’atto sessuale, la valutazione della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. Parimenti, il testo presentato accoglie la sollecitazione, proposta da alcuni Gruppi, di una graduazione della pena, differenziando i casi in cui il reato di violenza sessuale sia commesso mediante violenza e minaccia; tuttavia, come indicato nel dibattito, non sono state aumentate le pene già previste ma, appunto, si è proceduto a una loro graduazione. Infine, nell’ultimo comma dell’articolo 609-bis del codice penale nel testo proposto, si è proceduto ad una riformulazione dell’attenuante dei casi di minore gravità, ancorando tale circostanza a specifici parametri ripresi dalla giurisprudenza. Anche in questo caso, la modifica è stata oggetto di dibattito in Commissione. Si tratta, quindi, di un testo aperto che raccoglie modifiche di natura tecnico-giuridica ed indicazioni emerse dagli interventi dei componenti della Commissione, nel tentativo di rappresentare, per quanto possibile, un punto di equilibrio. Avverte quindi che, dal momento che un Gruppo parlamentare non può essere presente alla seduta, non sottoporrà oggi al voto l’adozione di questo testo come testo base“.

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