Giulia Merlo
"Sembra violazione di domicilio", così Bongiorno riscrive lo stupro
Domani, 24 gennaio 2026
Anche il nome giornalistico è inevitabilmente cambiato: non più ddl Consenso, ma un più “neutro” ddl Stupri. Il testo base proposto dalla presidente leghista della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, cancella proprio la parola caratterizzante il testo originario e, soprattutto, l’elemento chiave dell’accordo bipartisan che aveva permesso il voto unanime alla Camera sul «consenso libero e attuale».
Il testo Bongiorno usa esattamente il paradigma di «volontà contraria» e sposa dunque il modello opposto rispetto a quello su cui si era trovato l’accordo tra maggioranza e opposizione. Il fronte comune si era creato sul modello del «consenso», che è quello preferito dalla convenzione di Istanbul sulla violenza di genere, è il più utilizzato a livello europeo ed è presente nei sistemi spagnolo, francese e svedese.
Bongiorno invece ha utilizzato quello del «dissenso», il cui riferimento più diretto è il sistema tedesco. La scelta si orienta diversamente anche rispetto alla giurisprudenza italiana di Cassazione, che nell’ultimo decennio fa costante riferimento esplicito al «consenso».
Il modello Bongiorno
In realtà, l’avvocata leghista crea quel che potrebbe essere definito un sottogenere rispetto al modello del dissenso di matrice germanica: la sua proposta non è netta come quella del codice penale tedesco, che all’articolo 177 parla di atti sessuali «contro la volontà chiaramente espressa», ma mutua un lessico simile utilizzando il concetto di «volontà contraria».
Il modello pensato da Bongiorno, nella sostanza, può omologarsi a un altro reato molto richiamato nel dibattito leghista: «la violazione di domicilio», è l’interpretazione del presidente dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale e ordinario all’università degli studi di Milano, Gian Luigi Gatta.
Anche in quel caso il codice punisce chi si introduce nell’abitazione altrui «contro la volontà», che può essere – come nel testo base sulla violenza sessuale – sia espressa che tacita. Anche nel caso di violazione di domicilio, infatti, la giurisprudenza prevede che il reato sia consumato anche nel caso in cui il consenso ad accedere alla casa venga revocato.
Per far capire la differenza tra consenso e dissenso, Gatta usa una metafora: «Nel caso del consenso, bisogna aspettare il semaforo verde; nel caso del dissenso, ci si deve fermare con il semaforo rosso». In altre parole, nel primo caso il processo dovrà accertare che ci sia stato un consenso positivo per tutta la durata del rapporto, nel secondo caso invece bisognerà provare che la vittima ha detto o fatto
capire il suo no.
Proprio questo, secondo le associazioni Dire, Una nessuna centomila e Differenza donna, produce l’effetto di vittimizzazione secondaria nei confronti delle donne, con domande umilianti e implicite legittimazioni della violenza.
«Il sistema del dissenso, probabilmente, crea meno problemi interpretativi dal punto di vista della prova», ragiona il professor Gatta, «tuttavia la scelta di uno e dell’altro modello è molto politica, perché sullo sfondo c’è il messaggio che si vuole veicolare attraverso la legge penale».
Le attenuanti
Il testo base di Bongiorno grada anche il reato, introducendo una serie di attenuanti e aggravanti ma anche togliendo alcune casistiche che in passato erano state utilizzate dalla giurisprudenza: viene eliminato ogni riferimento all’inganno e alla sostituzione di persona. «Sembrano ipotesi irrealizzabili, in realtà sono state utilizzate nei casi, per esempio, del violentatore che si è finto un medico, oppure un agente per le modelle», spiega Gatta.
Altro elemento difficile da interpretare (proprio come quel «consenso libero e attuale» ritenuto inaccettabile dalla Lega) è il fatto di valutare le attenuanti sulla base del «danno fisico o psichico». Come si quantifica questo danno e in cosa consiste in particolare il danno psichico non è chiaro e, anzi, rischia di diventare indimostrabile che un danno in senso proprio ci sia stato.
Un altro effetto sarà la probabile modifica di cosa sia ritenuto violenza sessuale. Il reato viene diviso in due: una violenza sessuale meno grave, punito dai 4 ai 10 anni e una più grave perché compiuto con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità, che è punito dai 6 ai 12 anni.
«L’ipotesi meno grave dovrebbe far rientrare condotte come per esempio i palpeggiamenti», dice Gatta. Per questo, le opposizioni parlano di un inaccettabile ritorno al passato che «rende più gravoso il peso già enorme portato dalle donne nei processi per violenza», scrivono le senatrici dem Anna Rossomando, Valeria Valente e Cecilia D’Elia.
Con un effetto: «Spostare l’asse dal consenso al dissenso non può che scoraggiare ancora di più le donne a denunciare considerando che solo il 10 per cento a oggi trova il coraggio di farlo», spiega la presidente di Una nessuna centomila, Giulia Minoli.
Il tutto, in un contesto in cui i dati Istat di novembre 2025 indicano che sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9 per cento) le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, con l’aumento delle violenze subite dalle giovanissime passato in dieci anni dal 28,4 al 37,6 per cento.
Irene Famà Francesco Malfetano
Lite sulla legge anti-stupri. I dubbi dei magistrati: "Si mortificano le vittime"
La Stampa, 24 gennaio 2026
...Dubbi anche tra i magistrati. Francesco Menditto, procuratore a Tivoli ora in pensione, tra i massimi esperti di codice rosso e violenza di genere, riflette: «La differenza tra consenso e dissenso non è solo semantica, ma culturale. È una scelta di campo, che riguarda cosa si intende per violenza sessuale». Il magistrato prosegue: «Per la Cassazione da tempo c’è il reato in assenza di consenso. Magistratura, avvocatura e professori universitari si sono già confrontati ritenendo, con ampia condivisione, che con assenza di consenso non vi è alcuna inversione dell’onere della prova e l’imputato si può difendere, come avviene oggi».
Il consenso è il presupposto dell’atto sessuale e qualunque parola «si aggiunge renderà più complesso accertare la verità imporrà alla Cassazione di cambiare la sua giurisprudenza sul consenso, scoraggiando le donne a denunciare». Una reazione ordinaria delle vittime, prosegue il magistrato, «è restare immobilizzata. Ecco perché occorre sottolineare che con l’assenza di consenso è reato». Menditto ricorda anche «la Corte europea dei diritti umani che dal 2003 ripete che la violenza sessuale dev’essere sanzionata e che il miglior modo per assicurare alle donne i propri diritti di autodeterminazione è una legge fondata sull’assenza del consenso. Comunque qualunque sia la scelta su un tema così importante per uomini e donne servirebbe l’unanimità come per il femminicidio».
Ad essere perplesso anche il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia che sottolinea come la proposta di modifica esprima «un’arretratezza sul piano della vera volontà di combattere il fenomeno della violenza sessuale e in qualche modo tende ancora a mortificare il ruolo della vittima». Esperto nel contrasto alla violenza di genere (e per questo nel 2018 aveva ricevuto l’Ambrogino d’Oro), aveva salutato come una «grande forma di conquista sociale, giuridica e giudiziaria» l’introduzione del concetto di «consenso libero ed attuale» nella precedente formulazione del testo. Questa, invece, «da un punto di vista tecnico è una soluzione molto pasticciata».

Nessun commento:
Posta un commento