Elisa Sola
Lucia Regna picchiata dall'ex, Procura impugna la sentenza di assoluzione
La Stampa, 25 settembre 2025
Le violenze denunciate da Lucia Regna «sembrano quasi delle condotte meritate». Non solo. Nella sentenza di assoluzione dell’ex compagno da uno dei reati contestati, i maltrattamenti, «c’è una critica costante, del tutto superflua, moralmente e giuridicamente inammissibile, alla decisione di una donna di separarsi dal marito e di denunciarlo per quanto patito». Sono alcune delle considerazioni scritte dalla pm Barbara Badellino nell’atto di appello contro la sentenza di primo grado. L’imputato, assolto dai maltrattamenti di cui ora la procura ribadisce la sussistenza, era stato condannato a 18 mesi per lesioni. Per avere, il 28 luglio 2022, spaccato il volto di Lucia, poi ricostruito in ospedale. Gli erano state concesse le attenuanti. Nelle motivazioni il giudice aveva scritto che Regna non è «attendibile». Che aveva «sfaldato un matrimonio». Mentre l’ex, invece, si sentiva «vittima di un torto», perché lei aveva un altro. «Un sentimento molto umano e comprensibile per chiunque», aveva precisato il giudice.
Espressioni che la procura adesso contesta e condanna. La pm Badellino aveva chiesto quattro anni e mezzo di reclusione per l’imputato, ricostruendo anni di presunte umiliazioni e violenze, testimoniate anche dai familiari di Regna. Eppure, così scrive nell’appello la magistrata, «il tribunale ha gravemente e forse pretestuosamente travisato le prove acquisite». Traendo, riguardo ai maltrattamenti, una «conclusione erronea e contrastante con le risultanze istruttorie, oltre che motivata in maniera aprioristica e volutamente parziale». In sostanza, scrive la pm, l’esame è «viziato da un preconcetto». «Tutto viene giustificato e inquadrato - sottolinea - nella “umanamente comprensibile reazione” (era questa la frase scritta dal giudice nelle motivazioni della sentenza di assoluzione, ndr) alla dissoluzione dell’unione familiare voluta e causata dalla persona offesa!!!». I tre punti esclamativi non sono un refuso. Sono stampati nella seconda pagina dell’appello.
E sono seguiti da queste valutazioni della pm: «Il giudice legge volutamente quanto dichiarato da Regna in maniera parziale e orientata». «Anche rispetto agli appellativi rivolti al figlio (“coglione”) il tribunale decide che si trattasse di “affermazioni scherzose”». E ancora: «La ritenuta credibilità dell’imputato si basa sul nulla o forse (sarebbe terribile) sulla sostanziale condivisione e giustificazione del suo rancore per la rottura del matrimonio voluta dalla moglie e per la “colpa” della stessa di avere iniziato una nuova relazione». «La brutale aggressione subita dalla Regna, e che non si limita a un solo pugno, viene spiegata e quasi compresa dal tribunale, come reazione un po’ eccessiva». In sintesi: «La violenza fisica e verbale messa in atto sembrano quasi delle condotte meritate».
Infine, in un’integrazione all’appello, la procura mette nero su bianco questa dichiarazione: «Si dissente profondamente non solo dall’impianto della sentenza che ha in maniera quasi scientifica sminuito le dichiarazioni della persona offesa, leggendole con preconcetto e senza calarle nella normale realtà processuale, ma anche e soprattutto sulle valutazioni, assolutamente superflue e non necessarie per motivare l’assoluzione del delitto di maltrattamenti di cui tutta la sentenza è farcita e permeata». Il giudice lascia trasparire «avversione» verso la donna, precisa la pm, «esprimendo una implicita (neanche tanto) critica nei suoi confronti» solo perché voleva separarsi. Concetti e parole «inaccettabili».
https://machiave.blogspot.com/2025/09/colpire-si-puo.html

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